Art. 36.
(Elenchi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica a seconda delle categorie di attività. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 33 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 30.
      2. L'iscrizione negli elenchi regionali e nazionale, con l'attestazione di conformità di cui all'articolo 32, comporta l'attribuzione

 

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della qualifica di operatore biologico anche al fine di usufruire delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale, regionale o provinciale per il settore agricolo e agroindustriale e comunque per ogni altro adempimento previsto dalle disposizioni nazionali e regionali relative all'agricoltura biologica.
      3. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'articolo 37, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicano al Ministero, anche su supporto informatico, gli elenchi degli operatori iscritti negli elenchi regionali.
      4. Gli elenchi regionali di cui al presente articolo sono pubblici.